In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dal T.U. – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.
Con questo principio di diritto, la Cassazione (Sez. IV, Sent., 11/09/2023, n. 37062) ha rigettato il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari e confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva assolto l’imputato poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte territoriale non ha, invero, ritenuto raggiunta la piena prova della destinazione a terzi del quantitativo di marijuana oggetto di contestazione, ravvisando invece un’ipotesi di detenzione di droga per uso personale.
.